STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE

CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Azienda

                                                                                              

                                                                                              

ALBA, lì 3 agosto 2022

 

 

OGGETTO: Esonero contributivo per le cooperative neocostituite da lavoratori (workers buyout).

 

 

Spettabile Azienda,

la Legge di Bilancio 2022 ha previsto che alle piccole imprese costituite in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse in cessione o in affitto, costituite dal 1° gennaio 2022, è riconosciuto, per massimo 24 mesi dalla costituzione, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’agevolazione necessitava della preventiva autorizzazione della Commissione Europea, intervenuta il 9 giugno 2022, quando la Commissione l’ha ritenuta compatibile con il mercato interno, subordinandola al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework), ritenendola concedibile entro e non oltre il 30 giugno 2022.

Con il messaggio n. 2864/2022 l’Inps ha fornito le indicazioni riguardanti le modalità di applicazione dell’esonero.

 

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio le società cooperative costituite, dal 1° gennaio 2022, da lavoratori provenienti da aziende e i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto (c.d. workers buyout), alle quali è stato già attribuito dall’Inps, entro il 30 giugno 2022 e sulla base dei dati forniti dal Mise, il codice di autorizzazione (CA) “8Y”, purché abbiano comunicato al Mise la loro costituzione entro il 30 giugno 2022. Solo a seguito dell’attribuzione del predetto codice di autorizzazione è consentito alle cooperative di beneficiare dell’esonero spettante.

 

Misura dell’agevolazione

Per determinare le contribuzioni esonerabili è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. Non sono esonerabili le seguenti contribuzioni:

·     i premi e i contributi dovuti all’Inail;

·     il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;

·     il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;

·     il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;

·     le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (circolare n. 40/2018).

Nei casi di trasformazione di rapporti a tempo determinato si applica la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.

 

Quantificazione dell’agevolazione

Ferma restando la necessità della preliminare attribuzione del CA “8Y”, gli interessati dovranno inoltrare una richiesta alla Struttura territoriale Inps competente, utilizzando la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Altre agevolazioni”, nella quale dovranno dichiarare la data di costituzione della società cooperativa, la forza lavoro della stessa, la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti, l’aliquota contributiva datoriale media applicata e l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.

La Struttura territoriale interessata dovrà conseguentemente verificare che il suddetto CA “8Y” sia stato correttamente attribuito e la coerenza dei dati dichiarati: laddove quanto dichiarato risulti coerente, sarà modificata la decorrenza del CA, garantendone una durata di 24 mesi dal mese di costituzione della cooperativa. Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto effettuerà i controlli di pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’esonero.

 

Condizioni per fruire dell’agevolazione

La legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro, da taluni presupposti specificamente previsti dalla Legge di Bilancio 2022.

In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori:

·     regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Durc;

·     assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

·     rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con riferimento ai presupposti specificamente previsti dalla Legge di Bilancio 2022, l’esonero non può trovare legittima applicazione qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

 

Compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato

Il beneficio contributivo, soggetto all’ottenuta preventiva autorizzazione della Commissione Europea, è concesso ai sensi del c.d. Temporary Framework, nei limiti e alle condizioni previste. Si ricorda che la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

·     siano di importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);

·     siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

·     in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

·     siano concessi entro il 30 giugno 2022.

In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l’Inps provvederà a registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Con i più cordiali saluti.

           

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